Foto di Ghirigori Baumann
Costituzione Italiana
Art. 1.
L\’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Pino Masciari e la moglie possedevano il requisito di fondamento della Repubblica Italiana: il lavoro. Lui imprenditore edile. Lei medico odontoiatra. Deve essere ridato loro il diritto ad esercitare la propria professione o quella che meglio crederanno essere impianto per il loro futuro, che deve essere il reinserimento nella società.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell\’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l\’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
La Repubblica riconosca e garantisca i diritti inviolabili di Pino Masciari, della moglie e dei suoi figli avendo loro mantenuto i doveri inderogabili pretesi denunciando i reati e i criminali che li compivano, denunce fatte a beneficio della società, ossia di noi tutti.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Questo non è valso per Pino e la famiglia in questi dieci anni (oramai comincia l\’undicesimo): essere sotto programma di protezione non deve ledere alcun diritto costituzionale dei sottoposti, primo tra tutti la dignità che nei Masciari permane intatta unicamente per loro risorse morali e non perchè garantita dalla Repubblica.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l\’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l\’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all\’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
La Repubblica svolga quindi questo compito senza più tentennamenti. Non c\’è altro tempo da perdere.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un\’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Come all\’articolo 1. Il lavoro è fondamentale nell\’idea di Repubblica Italiana sognata dai Padri Costituenti. Fondamentale.
Pino Masciari ha certamente concorso al progresso materiale e spirituale della società.
Art. 10.
L\’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l\’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d\’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l\’estradizione dello straniero per reati politici.
Pino Masciari è italiano: per la logica dell\’art.10 dovrebbe chiedere asilo politico, avendo patito dieci anni di impedimento delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana?
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell\’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l\’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all\’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Le libertà individuali dei Masciari sono state violate, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli e garantire i diritti individuali (art. 2 e 4)
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Cito l\’art. 24 in riferimento al ricorso al TAR del Lazio fatto da Pino Masciari, tribunale che non ha dato risposta da 35 mesi a questa parte.
Questi gli articoli salienti, altri ancora non citati sono barcollanti di fronte alla situazione di Pino Masciari. Sapere che un concittadino che fa il suo dovere vede saltare i diritti costituzionali e i diritti inviolabili dell\’uomo (rif. art. 2) toglie ogni sicurezza di Stato di Diritto per ognuno di noi.
Ce ne dimentichiamo troppo spesso ma innanzitutto lo Stato…siamo noi tutti!
E le Istituzioni sono strumento di nostra rappresentanza. Sta quindi a noi esprimere con fermezza che tipo di Stato vogliamo essere e farlo recepire ai nostri rappresentanti attraverso l\’opinione pubblica.
Attribuisco a Pino Masciari e alla famiglia una valenza simbolica (scusate amici miei perchè i simboli mi spaventano sempre in quanto spersonalizzano): finchè non si risolve la loro storia, nessun cittadino italiano che si dice per la legalità potrà stare sereno.
Ognuno di noi potrebbe diventare un Pino Masciari in una situazione analoga: la scelta alternativa ossia di non denunciare e sottostare ai ricatti mafiosi è la morte dello Stato. E\’ inammissibile.